M.E. SCHUPP Industriekeramik GmbH, 52078 Aquisgrana
Aggiornamento: 01/08/2021
Le presenti condizioni hanno validità per tutti i contratti, le forniture e i servizi speciali, compresi i servizi di consulenza di M. E. Schupp Industriekeramik GmbH (di seguito indicata con "Schupp"). Le seguenti condizioni si applicano solo se il cliente è un imprenditore(§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. Eventuali condizioni, derogative o integrative, del cliente nonché gli accordi secondari o le variazioni delle presenti condizioni hanno validità solo nel caso in cui siano state espressamente confermate in forma scritta da Schupp.
2.1 Le offerte contenute nei cataloghi e nei documenti di vendita, nonché disponibili in Internet, laddove non siano espressamente descritte come vincolanti, sono sempre senza impegno, vale a dire solo da intendersi come sollecitazione alla distribuzione di un'offerta. Gli ordini diventano vincolanti per l'azienda solo nel momento in cui vengano confermati da quest'ultima in forma scritta o venga erogato il servizio.
2.2 Le condizioni aggiuntive, anche di natura tecnica, ed in particolare anche le misure e i rispettivi calcoli, la definizione del prezzo, il contenuto di casse o confezioni, l'imballaggio, i costi di spedizione ed altri ed eventuali, possono derivare dalle condizioni di spedizione integrative e dai listini prezzi. Laddove non sia riportata nessuna specifica e non siano presi eventuali accordi speciali, hanno validità le comuni consuetudini commerciali.
2.3 Le richieste del cliente in merito a variazioni tardive o annullamenti di ordini possono essere prese in considerazione solo sulla base di accordi speciali e solo fino a quando non risultino ancora avviati i processi di produzione, taglio o lavorazione. In ogni caso, per garantirne l'efficacia, è richiesta l'approvazione in forma scritta di Schupp.
2.4 Le immagini, i disegni, i calcoli, il montaggio e altre documentazioni speciali rimangono di proprietà di Schupp e non sono consentite né la riproduzione né la cessione a terze parti senza l'autorizzazione di Schupp. I diritti d'autore sulla documentazione delle offerte sono di competenza esclusiva di Schupp.
3.1 Il termine di consegna ha validità solo come concordato in forma approssimativa salvo la presenza di una conferma rilasciata dall'azienda espressamente definita come vincolante. Il termine di consegna ha inizio con la data della puntualizzazione di tutti i dettagli tecnici e speciali dell'ordine, della fornitura in merito alle documentazioni necessarie e al versamento eventualmente concordato. Il termine di consegna si prolunga del periodo in cui il cliente risulta moroso rispetto agli propri obblighi contrattuali, all'interno di un rapporto d'affari in essere anche derivanti da altri contratti.
3.2 I servizi parziali e le forniture parziali non sono consentiti in una portata ragionevole. Schupp ha facoltà di mettere in conto i pagamenti in acconto in misura ragionevole.
3.3 Un termine d'esecuzione o di consegna subisce un rinvio, anche nell'ambito di un ritardo, in maniera commisurata in presenza di cause di forza maggiore e di tutti gli ostacoli imprevisti che si siano manifestati dopo la stipulazione del contratto, ma che non siano ascrivibili a Schupp, ed in particolare anche malfunzionamenti, scioperi, serrate o interruzione delle vie di comunicazione, laddove i suddetti ostacoli influiscano pesantemente sull'esecuzione o sulla consegna previste. Questo principio ha validità anche nel caso in cui queste circostanze si presentino tra i fornitori a monte, subfornitori e subappaltatori. L'inizio e la conclusione dei suddetti ostacoli vengono comunicati ai clienti nei tempi più brevi possibili. Il cliente ha facoltà di richiedere all'azienda una dichiarazione d'intenzione di recesso o di consegna entro un termine adeguato. Nel caso in cui l'azienda non si esprima immediatamente, il cliente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso. In questi casi risultano escluse le richieste di risarcimento danni.
3.4 In presenza di un ritardo della consegna il cliente è tenuto a dichiarare su richiesta dell'azienda entro un termine adeguato se intende proseguire con la fornitura o recedere dal contratto a causa del ritardo e/o richiedere un indennizzo in sostituzione della prestazione.
4.1 Qualora il cliente richiedesse per iscritto delle modifiche ai servizi che Schupp fornisce, Schupp dovrà attenersi a tali richieste, a meno che esse non vengano considerate irragionevoli nell'ambito delle capacità operative di Schupp.
4.2 Qualora la richiesta di modifiche comportasse un aumento delle spese da parte di Schupp è necessario che un adeguamento scritto venga concordato tra le parti delle disposizioni contrattuali, in particolare per quanto riguarda la retribuzione e le eventuali scadenze concordate.
Solo se e nella misura in cui le prestazioni che Schupp dovrà fornire saranno di natura contrattuale e di servizio o se verrà espressamente concordata la loro accettazione, le seguenti disposizioni verranno applicate:
5.1 Entro dieci giorni di calendario dal momento in cui Schupp ha notificato al cliente il completamento delle prestazioni, il cliente dovrà dichiarare l'accettazione per iscritto o effettuare un controllo insieme a Schupp.
5.2 La revisione sarà considerata conclusa con successo se i servizi soddisferanno i requisiti contrattuali in tutti gli aspetti materiali.
5.3 Gli scostamenti dai requisiti stabiliti per contratto dovranno essere registrati in un protocollo elaborato congiuntamente e corretti da Schupp. Successivamente, l'accettazione dovrà essere dichiarata per iscritto o dovrà essere effettuata un'altra ispezione come descritto in precedenza.
5.4 Le deviazioni non sostanziali non autorizzeranno il cliente a rifiutarne l'accettazione. A questo proposito, non verranno effettuati ulteriori accertamenti.
5.5 Dopo un'ispezione completata con successo, il cliente dovrà dichiarare l'accettazione per iscritto nell’immediato.
5.6 Le prestazioni di Schupp si considereranno accettate se il controllo non verrà effettuato entro il suddetto termine di dieci giorni di calendario per un motivo imputabile al cliente, se quest’ultimo non dichiarerà l'accettazione per iscritto una volta avvenuto il controllo, se il cliente non specificherà in maniera sufficiente i motivi del rifiuto dell'accettazione o se il cliente utilizzerà le prestazioni di Schupp.
5.7 In merito alle singole prestazioni, queste potranno essere ispezionate e accettate separatamente se ciò è stato espressamente concordato per iscritto.
6.1 Il metodo e i mezzi di spedizione sono affidati a Schupp salvo diversi accordi per i singoli casi. L'imballaggio non ha luogo voce per voce, ma esclusivamente in base alle condizioni tecniche di trasporto e produzione e politico-ambientali. Le dimensioni più grandi dell'unità definiscono sempre le misure dell'imballaggio.
6.2 Le consegne hanno luogo franco magazzino o franco fabbrica. Con la cessione della merce al responsabile del trasporto, a prescindere dall'incarico concesso dal cliente, dal produttore o da Schupp, il rischio si trasferisce al cliente. Questo principio ha validità anche per le forniture parziali e franco di porto.
6.3 Nel caso in cui la spedizione venga rinviata su richiesta o per responsabilità del cliente, la merce viene conservata a magazzino a spese e a rischio del cliente. In questo caso, l'avviso di disponibilità alla spedizione rimane invariato. La fattura commerciale viene immediatamente a scadenza con lo stoccaggio.
6.4 Nel caso in cui il trasporto venga eseguito con un mezzo di proprietà o veicoli di terze parti, la cessione della merce risulta completata al massimo non appena sia disponibile al destinatario in corrispondenza del luogo di fornitura su sede stradale fissa o su vagone. Nel caso in cui l'accesso non sia transitabile secondo il punto di vista del fornitore, la cessione si verifica nel punto in cui risulta garantito l'ingresso e l'uscita dei veicoli.
7.1 I prezzi si intendono compresi di imballaggio, spese di trasporto ed altri costi di spedizione, ma anche delle diverse imposte sul valore aggiunto vigenti.
7.2 Le offerte di Schupp si basano sulla descrizione dei lavori del cliente. Nei calcoli dei prezzi aziendali si presuppone che le voci basate sull'indicazione dell'offerta rimangano invariate, siano già completamente eseguite le operazioni preliminari eventualmente necessarie e sia possibile erogare i servizi aziendali senza interruzioni, cioè senza eventuali ostacoli.
7.3 Nel caso in cui siano necessari la consegna o il servizio a quattro mesi a decorrere dalla stipula del contratto o ad una scadenza successiva, le parti contrattuali si impegnano a rinegoziare il prezzo in caso di variazione dei costi, ed in particolare dei materiali e dei salari.
7.4 L'azienda è autorizzata a richiedere eventuali pagamenti in acconto nel caso in cui il servizio erogato subisca un ritardo superiore al periodo concordato senza responsabilità
7.5 salvo diversi accordi, sono esigibili le forniture e i servizi in merito al pagamento immediato. I pagamenti vengono utilizzanti sempre per il regolamento delle voci passive esigibili più vecchie inclusi gli eventuali interessi a debito maturati. Non vengono concessi sconti nel caso in cui il cliente si trovi in condizioni di arretrato con il saldo delle precedenti forniture.
7.6 Nel caso in cui il cliente risulti inadempiente, l'azienda è autorizzata a ritirare la merce in misura adeguata, accedere eventualmente all'attività del cliente e prelevare la merce. L'azienda ha inoltre facoltà di proibire la vendita e la rimozione della merce consegnata. Il ritiro non costituisce la risoluzione del contratto.
7.7 Gli interessi di mora vengono applicati al 10% calcolato su base annua sul tasso base (art. 247 BGB [NdT: codice civile tedesco]). È possibile calcolarli con un livello superiore o inferiore nel caso in cui Schupp dimostri un aggravio con un tasso d'interesse superiore o il cliente comprovi un aggravio con un tasso d'interesse inferiore.
7.8 Si esclude l'eventuale rifiuto di pagamento a causa di eventuali ristrettezze nel caso in cui il cliente fosse a conoscenza delle ristrettezze o di particolari motivazioni del reclamo. Questo principio ha anche validità nel caso in cui la situazione sia rimasta ignota per negligenza grave a meno che Schupp abbia taciuto con dolo le ristrettezze o altre motivazioni del reclamo o si sia fatta garante delle condizioni del caso. L'addebito è consentito solo con controrichieste prive di contestazioni o constatate legalmente. Non è possibile rivendicare diritti commerciali di ritenzione derivanti da precedenti attività o di altra natura del rapporto commerciale in corso. Inoltre è consentito trattenere il pagamento solo in modo opportuno per eventuali ristrettezze ed altri reclami.
7.9 L'azienda ha facoltà di riscattare le eventuali prestazioni di garanzia concordate tramite fideiussione dell'importo netto.
8.1 L'azienda si riserva la proprietà sulla merce fino alla completa compensazione del prezzo d'acquisto. In presenza di merce che il cliente acquisti presso l'azienda nell'ambito di un rapporto commerciale in essere, l'azienda si riserva la proprietà fino alla compensazione di tutti i crediti aziendali derivanti dal rapporto commerciale, compresi i crediti che si generino in futuro, anche da contratti stipulati allo stesso tempo o in un secondo momento. Questo principio ha validità anche nel caso in cui alcuni o tutti i crediti dell'azienda siano stati assorbiti in una fattura corrente e il saldo risulti tratto e riconosciuto. In caso di morosità del cliente, l'azienda è autorizzata a seguito del sollecito al ritiro della merce e il cliente è tenuto alla restituzione.
8.2 Nel caso in cui la merce sottoposta a riservato dominio sia abbinata dal cliente ad altra merce, all'azienda spetta la comproprietà di beni materiali nuovi in rapporto al valore della fattura di altre merci e al valore della lavorazione. Nel caso in cui si annulli la proprietà dell'azienda attraverso operazioni di abbinamento, miscelazione o lavorazione, il cliente trasferisce all'azienda già al momento della stipula del contratto i diritti di proprietà previsti nei confronti dei nuovi beni materiali per l'ammontare del valore della fattura della merce sottoposta a riservato dominio fornendo specifiche garanzie all'azienda a titolo gratuito. I diritti di proprietà derivanti in base a questa condizione hanno validità come merce sottoposta a riservato dominio ai sensi del punto 8.1.
8.3 Il cliente è tenuto ad informare immediatamente l'azienda in merito ad eventuali accessi di terze parti alla merce sottoposta a riservato dominio e ai crediti ritirati. È autorizzato a cedere la merce sottoposta a riservato dominio solo all'interno di rapporti commerciali ordinari alle normali condizioni commerciali e solo fino a quando non si trovi in mora ammesso che i crediti derivanti dalla cessione a terzi siano trasferiti all'azienda ai sensi dei seguenti punti da 8.4 a 8.5. Non è autorizzato ad adottare altri provvedimenti in merito alla merce sottoposta a riservato dominio.
8.4 I crediti del cliente derivanti dalla cessione a terzi della merce sottoposta a riservato dominio vengono dismessi a favore dell'azienda. L'azienda suppone la suddetta dismissione che funge nello stesso volume da garanzia come merce sottoposta a riservato dominio. Lo stesso principio trova applicazione per il diritto di concessione di un'ipoteca di garanzia ai sensi dell'art. 648 di BGB [NdT: codice civile tedesco]. Nel caso in cui la merce sottoposta a riservato dominio sia ceduta dal cliente insieme ad altra merce non fornita da Schupp, si ritira il credito derivante dalla cessione a terzi nel rapporto del valore contabile della merce dell'azienda rispetto all'altra merce venduta. In caso di cessione di merci, di cui l'azienda goda di quote di comproprietà ai sensi del punto 8.2, si ritira una porzione corrispondente alla percentuale di proprietà dell'azienda.
8.5 Su richiesta dell'azienda, il cliente è tenuto ad informare immediatamente i rispettivi acquirenti della dismissione a favore dell'azienda e a fornire a quest'ultima le informazioni e le documentazioni necessarie alla riscossione comprendendo eventualmente l'indicazione di nominativi e recapiti dei debitori. Il cliente non è autorizzato in nessun caso a procedere ad un'ulteriore dismissione del credito. Un ritiro nel corso del factoring completo è consentito al cliente solo a condizione che questa situazione sia dimostrata con la comunicazione della banca di factoring e dei conti in essa sostenuti del cliente e il ricavo del factoring superi questo valore del debito garantito aziendale. Con l'accredito del ricavo del factoring il credito aziendale risulta immediatamente esigibile.
8.6 A seconda dell'adeguamento al valore della merce sottoposta a riservato dominio, quest'ultimo si ottiene dall'importo della fattura dell'azienda. L'azienda si impegna a sbloccare le cauzioni che spettano di diritto alla stessa su richiesta del cliente nella misura in cui il valore realizzabile superi del 30% i crediti da garantire.
9.1 L'azienda risponde di visi ai sensi dell'art. 434 BGB solo secondo le modalità riportate di seguito. A causa delle particolari caratteristiche della merce fornita e del rischio di danni, il cliente si impegna ad eseguire un controllo immediato. È necessario segnalare in forma scritta tutti i vizi, gli ammanchi e le consegne sbagliate evidenti e/o riscontrati al massimo entro una settimana e in ogni caso prima dell'elaborazione o dell'installazione. Gli ulteriori obblighi previsti per i commercianti ai sensi dell'art 377 HGB [NdT. codice di diritto commerciale tedesco] rimangono invariati. Sono consentite eventuali differenze in termini di dimensioni, contenuti, spessori, pesi e tonalità cromatiche, determinate dalla produzione, laddove non sussista nessuna garanzia qualitativa ai sensi dell'art. 443 BGB, nell'ambito delle comuni tolleranze del settore.
9.2 Nel caso in cui il cliente riscontri eventuali vizi della merce, non è autorizzato a disporne, vale a dire che non sono consentite le operazioni di separazione, rivendita o rielaborazione fino a quando non si raggiunga un accomodamento in merito alla gestione del reclamo.
9.3 Il cliente è tenuto a concedere la possibilità all'azienda di determinare i vizi contestati in loco o su richiesta dell'azienda di mettere a disposizione l'oggetto contestato o un campione oggetto del reclamo; in caso di rifiuto ingiustificato, Schupp è sollevata dalla responsabilità per vizi.
9.4 Non sono ammissibili eventuali reclami per le caratteristiche fisiche dei prodotti offerti, ma hanno validità in base alle schede tecniche.
9.5 L'azienda non si assume nessuna responsabilità dei danni riconducibili ad un impiego improprio o non corretto, ad operazioni errate di montaggio, attivazione, modifica o riparazione non eseguite dall'azienda, alla gestione errata o negligente o alla normale usura.
9.6 Gli oneri d'adempimento previsti, ed in particolare i costi di trasporto e le spese di viaggio non sono a carico dell'azienda laddove siano basati sul fatto che il materiale acquistato dopo la consegna sia stato condotto in un punto diverso da quello dell'attività professionale o della sede commerciale del destinatario a meno che il passaggio non corrisponda all'uso regolamentare dell'oggetto riconoscibile per Schupp. I diritti di ricorso ai sensi degli articoli 478, 479 BGB rimangono invariati.
9.7 I diritti di ricorso ai sensi degli articoli 478, 479 BGB sussistono solo laddove la rivendicazione sia stata autorizzata dal cliente, ma non per i casi di favore, e solo nella misura prevista ai sensi di legge. Inoltre presuppongono il rispetto dei rispettivi obblighi della parte autorizzata alla rivalsa, ed in particolare il rispetto delle incombenze per la denuncia.
9.8 Tutti i diritti in materia di vizi risultano nulli nell'arco di 12 mesi.
9.9 Per i diritti di risarcimento danni si applica il paragrafo 10 (responsabilità varie).
Salvo diverse regolamentazioni contenute nelle presenti condizioni, Schupp fornisce in tutti i casi della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale un risarcimento esclusivamente secondo quanto stabilito dalle seguenti disposizioni: Schupp risponde in modo completo in caso di dolo e vizi della composizione per cui Schupp ha previsto una garanzia. In caso di negligenza grave Schupp risponde solo per l'entità del danno visibile da escludere con l'obbligo violato. In altri casi, Schupp risponde solo per la violazione di un obbligo contrattuale sostanziale nel caso in cui sia messo a rischio lo scopo del contratto, ma sempre solo per l'entità dei danni prevedibili ed in base all'importo limitato 200.000 € per ogni sinistro e complessivamente per un massimo di 500.000 € risultanti dai diversi contratti stipulati. Le limitazioni della responsabilità precedentemente citate non hanno validità per la responsabilità nei confronti di danni fisici e per la responsabilità ai sensi della legge in materia di responsabilità del produttore. Per il termine di prescrizione ha validità quanto indicato al punto 9.8 a condizione che sia applicato il termine di prescrizione legale per i diritti derivanti da responsabilità intenzionale e in caso di assenza di una garanzia di qualità, nonché in caso di responsabilità nei confronti di danni fisici o ai sensi della legge in materia di responsabilità del produttore.
Il cliente verrà informato in merito al trattamento dei dati personali ottenuti nel corso del rapporto commerciale in conformità con quanto disposto dalla legge e normative vigenti.
12.1 Il luogo d'adempimento ed il foro competente esclusivo per le forniture e i pagamenti, nonché tutte le controversie derivanti nella misura in cui cliente rappresenti un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un capitale di natura giuridica pubblica, è la sede dell'azienda ad Aquisgrana. L'azienda è tuttavia autorizzata a citare in giudizio la clientela presso un suo foro competente.
12.2 In caso di nullità di alcune disposizioni, l'efficacia delle rimanenti disposizioni rimane invariata.
12.3 I rapporti contrattuali si regolano esclusivamente in base al diritto vigente nella Repubblica Federale di Germania escludendo il diritto commerciale delle Nazioni Unite.